Garante nazionale disabilità: c’è l’ok dal Governo ma sarà operativo dal 2025

Nell’attesa, sono 12 le regioni italiane (e diversi comuni) che si sono dotate in autonomia di una figura a tutela dei diritti delle persone con disabilità

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso luglio, il secondo dei decreti attuativi della Legge delega sulle disabilità (Legge 22 dicembre 2021, n. 227), che istituisce la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Si tratta del secondo di una serie di provvedimenti che, entro il 15 marzo, andranno ad aggiornare, migliorare e semplificare la normativa vigente in materia di disabilità.

Obiettivo del Garante – si legge all’Art. 1 del Decreto – è quello di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali”.

Il Garante, secondo quanto comunicato in via ufficiale, ha sede in Roma e costituisce un’articolazione del sistema nazionale preposto a dare attuazione all’articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le situazioni giuridiche soggettive delle persone con disabilità.

“Si tratta di una figura fondamentale che promuove e tutela i diritti delle persone con disabilità – ha commentato la Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli in occasione dell’approvazione – che dispone di autonomi poteri di organizzazione, di indipendenza amministrativa e non ha vincolo di subordinazione”.

“Questo decreto – ha concluso la Ministra – istituisce una figura non solo di riferimento, operativa e con compiti precisi, ma definisce anche un reale percorso di supporto nel rispetto della Convenzione Onu e del diritto di ogni persona ad una vita dignitosa e pienamente partecipata”.

COSA PREVEDE IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Il Garante – stabilisce l’Art. 2 del D.Lgs – è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali è istituito l’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità posto alle dipendenze del Garante.

Dal punto di vista operativo, sono gli articoli 4 e 5 a descrivere attività e funzioni in cui il Garante sarà impegnato, tra queste:

– promuovere e vigilare sul rispetto dei diritti e delle norme dettate dalla Convenzione ONU, dagli accordi internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi e dalle altre fonti subordinate in materia;

– contrastare i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità;

– raccogliere segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni;

– richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire informazioni o documenti necessari all’esercizio delle funzioni di competenza;

– svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;

– visitare, tra le altre, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali, con possibilità di svolgere nel corso delle visite stesse colloqui riservati con le persone con disabilità e con le persone che possano fornire informazioni rilevanti;

– formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;

– agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative;

– promuovere campagne di sensibilizzazione e comunicazione, progetti e azioni positive, in particola nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia.

Lo stanziamento per le attività del Garante è identificato in 1.683.000 euro per l’anno 2025 e 3.202.000 euro a decorrere dall’anno 2026. La piena operatività di questa nuova figura sarà quindi possibile solo a partire dal 1° gennaio 2025.

IL GARANTE SUI TERRITORI

Anche alla luce dei tempi previsti per il raggiungimento della piena operatività della figura del Garante, che richiederanno ancora oltre un anno di tempo, risulta utile fare una mappatura dei territori che, ancora prima della formalizzazione a livello nazionale, hanno istituito il ruolo del Garante per le disabilità, a livello regionale, provinciale o comunale.

Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta sono le 8 regioni italiane che hanno stabilito, tramite leggi regionali dedicate, l’istituzione di una figura dedicata alla tutela dei diritti solo delle persone con disabilità. Altre quattro poi (Basilicata, Friuli – Venezia Giulia, Marche e Molise) hanno invece accorpato queste competenze nella figura del Garante dei diritti della persona, che si occupa anche di minori e detenuti.

In Abruzzo, Emilia-Romagna e Toscana non risulta la definizione di un Garante con copertura regionale, tuttavia molti comuni del territorio si sono adoperati in autonomia. Tra questi Chieti, Ferrara, Piacenza, Livorno, Pisa, Lucca, Siena, Montopoli, Grosseto e Fucecchio.

Un percorso è stato quello seguito dal Veneto che, con legge regionale n. 37 del 24/12/2013 ha istituito la figura del Garante regionale dei diritti della persona, accorpando in un’unica figura le precedenti funzioni del “difensore civico”, del “garante per l’infanzia e l’adolescenza” e del “garante dei diritti delle persone private della libertà personale”. Tuttavia, non risulta che questa figura abbia competenza specifica anche in materia di disabilità.

Infine, pur avendo attivato dei percorsi assistenziali e consulenziali per le persone con disabilità, non risultano aver avviato alcun percorso di istituzionalizzazione del garante le regioni Liguria, Piemonte, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano. In Sardegna è stata depositata una proposta di legge per Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità datata 2 marzo 2021 che, tuttavia, risulta assegnata all’analisi da parte della VI Commissione permanente Salute e politiche sociali, senza ulteriore prosecuzione dell’iter.